L’articolo 193 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 decreta l’obbligo da parte del datore di lavoro di fornire dispositivi di protezione individuali per l’udito, qualora le misure di prevenzione e protezione (di cui all’articolo 192) non siano sufficienti a evitare i rischi derivanti dal rumore sul luogo di lavoro.
Tali dispositivi sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se conformi alle disposizioni contenute nel titolo III, capo II e rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche.
Tra i dispositivi di protezione individuali disponibili, quelli maggiormente impiegati sono riportati di seguito:
- Inserti. Realizzati con ovatte speciali di lanapiuma e filtri acustici di materiale plastico da inserire nel condotto uditivo in caso di esposizioni non superiori a 95 db. L’otoprotettore deve essere spinto nell’orecchio con un leggero movimento di avvitamento e richiede una pulizia con acqua e sapone neutro per evitare potenziali infiammazioni o infezioni;
- Cuffie. Idonee per esposizioni prolungate, sono più efficaci degli inserti, hanno elevata praticità e consentono l’ascolto della voce di conversazione. Nell’utilizzo è necessario regolare l’altezza delle coppe adattandole sulle orecchie. È possibile posizionare l’archetto di sostegno dietro la nuca (usufruendo della fascetta in dotazione) per indossare contemporaneamente l’elmetto. Occorre sostituire periodicamente i cuscinetti auricolari sporchi o rovinati;
- Caschi. Appropriati per attività particolarmente rumorose, si dimostrano però voluminosi e poco comodi, ostacolando l’ascolto della voce di conversazione.
Il dispositivo antirumore, per garantire efficacia, deve essere usato con continuità per tutta la durata dell’esposizione al rumore e deve essere inserito o tolto lontano da fonti di rumore, in ambiente silenzioso, per non creare variazioni della pressione acustica dannose per il lavoratore.
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