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Normativa Rischio Rumore

La valutazione del rischio rumore è, come per tutti i rischi che minano la sicurezza e la salute dei lavoratori, normata dalla Testo Unico della Sicurezza.
Della Normativa sopra citata abbiamo preso in considerazione gli articoli dedicati alla valutazione del rischio rumore: art. 188, art. 189 e art.  192.

Il Decreto Legislativo 81/2008, nel Capo II “Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro” del Titolo VIII – Agenti Fisici, delinea i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro.
Innanzitutto, nell’articolo 188, vengono fornite le definizioni corrispondenti ai concetti di: pressione acustica di picco (ppeak), livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h) e livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w).

Nell’articolo 189, quindi, sono indicati i valori limite di esposizione e i valori di azione relativi all’esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco.
La Normativa stabilisce che, qualora le condizioni specifiche caratterizzanti l’attività lavorativa (in caso di notevole variabilità dell’esposizione al rumore da un giorno all’altro) lo richiedano, il livello di esposizione giornaliera al rumore è sostituibile con il livello di esposizione settimanale, secondo quanto previsto al comma 2 del suddetto articolo.
Laddove vi sia una significativa variabilità del livello di esposizione settimanale, occorre considerare il livello settimanale massimo ricorrente.

Quanto alla frequenza con la quale eseguire le analisi fonometriche nei luoghi di lavoro, nell’articolo 181 è stabilito come la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici, tra cui il rumore, debba essere effettuata almeno ogni 4 anni (da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione, in possesso di specifiche conoscenze in materia). Tali esami, inoltre, devono essere ripetuti ogni qual volta si verifichino cambiamenti in grado di rendere la precedente valutazione obsoleta o nel caso i risultati derivanti dalla sorveglianza sanitaria lo rendano necessario (art. 185, comma 2).

L’articolo 192 del D.Lgs. 81 del 2008 stabilisce quali siano gli obblighi del datore di lavoro in merito alle misure di prevenzione e protezione dal rischio rumore in azienda.

Secondo quanto riportato nel suddetto articolo egli è chiamato a eliminare radicalmente tale rischio o ridurlo il più possibile mediante:

  • L’applicazione di metodi di lavoro che richiedano la minore esposizione al rumore;
  • L’utilizzo di attrezzature di lavoro che emettano il minor rumore possibile (conformi ai requisiti di cui al titolo III);
  • La considerazione delle caratteristiche strutturali degli ambienti di lavoro in sede di progettazione;
  • L’appropriata informazione e formazione sull’uso adeguato delle attrezzature di lavoro in modo da limitare al minimo l’esposizione al rumore;
  • L’adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore diffuso per via aerea (con schermature, involucri o rivestimenti creati con materiale fonoassorbente) e del rumore strutturale (sistemi di smorzamento o d’isolamento);
  • La predisposizione di specifici programmi di manutenzione delle attrezzature, degli ambienti di lavoro e delle procedure sul posto di lavoro;
  • La riduzione del rumore attraverso una migliore organizzazione del lavoro che preveda durata e intensità dell’esposizione contenute e scelta di orari di lavoro adatti, con sufficienti periodi di riposo.

 

Qualora dalla valutazione dei rischi (di cui all’articolo 190 del D.Lgs. 81/08) si riscontri il superamento dei valori superiori di azione, il datore di lavoro è tenuto a sviluppare e attuare un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore.

Inoltre, gli ambienti di lavoro in cui i dipendenti potrebbero essere sottoposti a rumori di intensità superiore ai valori superiori di azione, devono essere segnalati da appositi segnali.
Infine, nel caso il dipendente benefici di locali messi a disposizione dal datore di lavoro per il riposo, il rumore in questi locali deve essere mantenuto a un livello compatibile con la finalità di utilizzo.