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Valutazione del rischio rumore in azienda, normativa e autocertificazione

Nel caso di nuove imprese, la valutazione del rischio deve avvenire immediatamente ed essere certificata entro i 90 giorni dall’inizio delle attività e, al datore di lavoro è consentito procedere all’autocertificazione del rischio rumore nella propria azienda solo se il valore di esposizione è inferiore agli 80 dB.

La valutazione del rischio rumore deve essere inoltre svolta, utilizzando un fonometro, secondo i metodi di valutazione prescritti dalla NORMA UNI 9432:2002; nell’autocertificazione, pertanto, il datore di lavoro deve dichiarare che nessun dipendente è sottoposto a un livello d’esposizione al rumore superiore ai valori inferiori di azione (LEX8h inferiore a 80 dB(A), con pressione acustica istantanea (ppeak) inferiore a 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa) e che la natura e il livello dei rischi connessi non richiedono una valutazione più dettagliata dei rischi (Capo II, D.Lgs. 81/08).

Egli deve impegnarsi, come conferma la normativa per la valutazione del rischio rumore, a ripetere la valutazione dei rischi (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/08) qualora vi siano variazioni nell’ambiente di lavoro dovute al cambiamento di macchinari o di mansioni e comunque con cadenza quadriennale, eseguendo ulteriori indagini se necessarie.

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