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La valutazione del rischio rumore è obbligatoria?

Il rischio rumore si colloca tra i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici presenti nell’ambiente di lavoro e, secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. 81/08, deve essere considerato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Tale adempimento è obbligatorio, come stabilito dal comma 1 dell’art.181: “Nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi”.
Vi sono, tuttavia, attività maggiormente caratterizzate da inquinamento acustico e altre meno.

Il datore di lavoro, pertanto, può includere nel DVR una giustificazione con la quale motivare un’eventuale mancanza di analisi più approfondite del rischio rumore (comma 3, art. 181 del D.Lgs. 81/08): “Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi é riportata sul documento di valutazione di cui all’articolo 28, essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata”.

È indispensabile, comunque, che il titolare di un’azienda si accerti dell’esigenza di procedere a misurazioni specifiche in azienda per non incorrere in sanzioni.

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